Norme
Norme e articoli condivisi dai soci
Statuto dell’associazione
Lo statuto approvato dall’assemblea dei Soci in data 16 febbraio 2008 ha i seguenti articoli che normano l’attività degli associati:
ART. 3 (Modalità di associazione e diritti degli Associati)
Dell’Associazione possono fare parte tutti coloro che, nutrendone interesse e riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, ne facciano domanda.
Sull’ammissione del nuovo socio decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
I cantori del coro devono rivestire obbligatoriamente la qualità di socio dell’Associazione.
Gli associati con l’iscrizione, e purchè in regola con tutti i versamenti dovuti hanno diritto:
– di frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’Associazione;
– di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione;
– di fregiarsi del distintivo associativo e usufruire di tutti i benefici previsti per l’anno in corso;
– di presentare proposte, reclami, richieste al Consiglio Direttivo;
– di intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea e votare all’assemblea dell’Associazione anche per l’approvazione e le modiche allo Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina delle cariche direttive dell’Associazione;
– di proporre candidature ed essere eletto per qualsiasi carica sociale;
– di presentare proposte di ammissione di nuovi associati.
ART. 4 (Doveri degli associati)
Gli iscritti all’Associazione sono tenuti:
a) all’ osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle disposizioni e deliberazioni formalmente adottate. dagli organi dell’Associazione;
b ) al versamento dalle quote associative annuali.
c) non perseguire fini di lucro, in conformità degli scopi dell’Associazione.
d) a non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione e dei loro organi.
ART. 5 (Perdita della qualità di associato)
1) La qualità di associato si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;
b) per espulsione deliberata dal CONSIGLIO DIRETTIVO, previo parere obbligatorio e vincolante del COLLEGIO DEI PROBIVIRI, quando:
– l’associato abbia posto in essere atti e comportamenti contrari alla dignità dell’Associazione o per gravi motivi di incompatibilità e contrasto con le finalità stesse dell’Associazione;
– se si tratta di socio cantore per grave inosservanza delle disposizioni disciplinari del regolamento del coro;
– sia moroso nel pagamento della quota associativa annuale allo scadere del 31 marzo.
Diventa socio del Coro Alpino Lecchese.
Per entrare a far parte dell’Associazione in qualità di socio è necessario effettuare apposita domanda utilizzando il modulo predisposto e versare la quota annuale. Per l’anno in corso la quota ammonta ad 30,00 € che può essere versata tramite bonifico bancario a favore del conto corrente n. 15720238 – Crédit Agricole – Lecco – intestato a:
Coro Alpino Lecchese, Via Ugo Foscolo n. 40, Lecco – riportando le seguenti coordinate: